Videosorveglianza in negozio

Videosorveglianza in negozio

Se un commerciante installa nel proprio negozio una telecamera per la videosorveglianza deve darne adeguata informazione alla clientela, in nome della tutela della privacy: questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 17440 del 2 settembre 2015.

Infatti, in base al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004, bisogna segnalare ai clienti che stanno per accedere a una zona videosorvegliata, benché tale attività costituisca una misura legittima a tutela della sicurezza dei locali.

E’ da notare che, nella sentenza di primo grado, il giudice aveva stabilito che l’immagine, senza ulteriori elementi identificativi, non poteva essere considerata come un dato personale. Lo diventa solo nel momento in cui «chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona, mediante didascalia o altra modalità» da cui sia possibile identificarla.

La Corte di Cassazione invece non ha accolto questa interpretazione, stabilendo che «non appare possibile dubitare del fatto che l’immagine costituisca dato personale, rilevante ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b, del Dlgs 196/2003, trattandosi di dato immediatamente idoneo ad identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà».

Come il garante ha stabilito, l’informativa che deve mostrare ogni commerciante, dotato di sistema di videosorveglianza in negozio, va collocata «nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate».

ariani

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