Per concorrenza sleale si intende l’utilizzo di tecniche, comportamenti e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui competitors o per arrecare un danno all’azienda.
Esistono diversi modi per attuare una concorrenza sleale come per esempio l’utilizzo di nomi o marchi che siano simili/uguali a quelli di altre aziende o la diffusione di informazioni false che creino una cattiva reputazione delle attività dei concorrenti.
Ciò non solo è un reato ma, si può affermare che la concorrenza di mercato spinge le imprese a migliorare sempre più i suoi beni e servizi in modo da non deludere i proprio clienti e a diventare sempre più competitivi.
Affinché la concorrenza sia lecita è fondamentale che la competizione tra gli imprenditori si svolga secondo i principi della correttezza professionale: l’art. 2595 c.c. dispone che sono leciti gli atti di concorrenza che non ledano gli interessi dell’economia nazionale e che non violino la normativa vigente.
L’agenzia investigativa Ombra effettua indagini per accertare situazioni di concorrenza sleale rispetto alle regole del mercato e alle leggi vigenti.
Nello svolgimento della sua attività l’imprenditore agisce per il conseguimento di un profitto, ma questo non deve essere raggiunto con dei mezzi che possano danneggiare gli altri imprenditori e/o i consumatori. Proprio per questi motivi il legislatore ha imposto una serie di limiti all’imprenditore, che trovano la loro fonte nella Costituzione (art.41 Cost.) e, specificamente, nel codice civile agli articoli 2598 e seguenti.
Investigazioni Ombra è attiva nella verifica, nell’accertamento e nel rintraccio di prove riguardanti la violazione delle regole del mercato, atti denigratori, anti-sabotaggio e tutte quelle dinamiche che si definiscono all’interno della concorrenza sleale.
Ma quando si identifica la concorrenza sleale?
La concorrenza sleale si sviluppa con l’utilizzo di metodi contrari all’etica commerciale e trova il fondamento nella necessità di imporre alle imprese regole di correttezza e di lealtà, di modo che nessuna di esse tragga vantaggi, diffamando le altre aziende nella diffusione dei propri prodotti.
I requisiti necessari per la configurazione della concorrenza sleale sono, per primo il fatto che il soggetto, fisico o giuridico, danneggiato deve essere un imprenditore e il secondo requisito è che l’imprenditore danneggiato deve operare in concorrenza con l’imprenditore sleale, anche se non operano nello stesso settore.
Concorrenza sleale in specifici settori
Altro esempio di concorrenza sleale è presente Nei settori liberalizzati nell’ultimo decennio (come le telecomunicazioni, l’energia e il gas), sono frequenti la pratica di scontistica e addebiti o esenzioni non previste da contratto a determinati clienti che hanno fatto richiesta di passaggio ad un altro fornitore di questi servizi per agevolarne l’acquisizione da parte della nuova azienda, quindi operando attraverso “escamotage”.
Il Codice civile impone parità di trattamento ai clienti per le sole società pubbliche. Dopo la privatizzazione, l’ufficio marketing ha piena discrezionalità nel proporre al cliente offerte mirate e personalizzate, con una forma di marketing one-to-one che è la novità delle tecniche attuali di promozione del prodotto: la personalizzazione dell’offerta. Un’offerta diversificata per ogni persona consente di raggiungere la piena soddisfazione del cliente che è obiettivo primario della strategia di vendita di molte imprese.
Il risarcimento del danno da concorrenza sleale
Il danno da concorrenza sleale non è solo la sottrazione di clientela, ma anche quando si opera per nuocere l’immagine di un’azienda e dunque in una diminuzione della vendita dei loro prodotti/servizi. Nell’ultimo decennio, nelle cause in merito, il verdetto è sempre stato per il risarcimento per equivalente, sia a livello monetario che morale.
Concorrenza sleale confusoria
Esiste anche la concorrenza sleale confusoria, che consiste nell’ipotesi spesso portata all’attenzione della magistratura, che si identifica quando si utilizza lo stesso marchio ma di un’altra azienda a fini di confondere la clientela. Questa è ritenuta una condotta illecita a prescindere dalla prova di aver subito un danno. Nel 1990, la Corte di Cassazione ha sancito che è necessario, almeno, che il soggetto in questione indichi le conseguenze negative sul suo patrimonio e all’ammontare monetario equivalente, anche nel caso di richiesta di condanna generica.
Danni da risarcire connessi alla concorrenza sleale
Il danno emergente
Il danno emergente è identificato per lo più nelle spese sostenute per acquisire le prove della concorrenza sleale, nonché per bloccarla e diminuirne gli effetti, ma anche nel pregiudizio patrimoniale conseguente all’acquisizione ed allo sfruttamento parassitario delle informazioni e delle tecniche acquisite da un’impresa in anni di ricerche e studi. Questo è quindi anche connesso ad un aspetto riguardante il danno morale.
Il lucro cessante
Il lucro cessante viene di solito individuato nella sottrazione di clientela, o nell’utile ipotetico che l’impresa avrebbe potuto conseguire da vendite invece effettuate dal concorrente sleale. Quando si tratta di quantificare la perdita di occasioni di profitto sperate, occorre una ricostruzione della situazione in cui il danneggiato si sarebbe trovato in grado di effettuare queste operazioni ed allo stesso tempo avrebbe potuto isolare queste azioni da altre minacce che potevano influire sulla posizione occupata attualmente dal soggetto sul mercato.
Quali sono le verifiche necessarie alla configurazione di reato di concorrenza sleale?
Per configurarsi il reato di concorrenza sleale è necessario verificare che l’imprenditore presunto colpevole abbia violato l’art. 2598 c.c., che dispone come di seguito che “compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.”
Quali sono i provvedimenti successivi all’accertamento di concorrenza sleale?
In caso di accertamento di atti sleali, si possono applicare diverse sanzioni come:
- l’interruzione degli atti definiti “sleali”, l’eliminazione degli effetti degli atti effettuati e considerati sleali o/e il risarcimento dei danni prodotti all’azienda vittima di questi.